REGIONE
LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE DEL 20 MARZO 1980 N. 31
DIRITTO ALLO STUDIO - NORME DI ATTUAZIONE.
Titolo
I - FUNZIONI DEI COMUNI E LORO ESERCIZIO
Art. 1. Esercizio delle funzioni attribuite
ai comuni
1. Le funzioni amministrative attribuite
ai comuni ai sensi dell art. 45 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 comprendono
tutti gli interventi idonei a garantire
il diritto allo studio secondo i principi
di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione
e 3 dello statuto della regione Lombardia,
e devono essere esercitate dai comuni singoli
o associati secondo i principi previsti
dalla presente legge.
Art. 2. Attuazione del diritto allo studio
1. Il diritto alla studio è assicurato
mediante interventi diretti a facilitare
la frequenza nelle scuole materne e dellobbligo;
a consentire linserimento nelle strutture
scolastiche e la socializzazione dei minori
disadattati o in difficoltà di sviluppo
e di apprendimento; ad eliminare i casi
di evasione e di inadempienze dellobbligo
scolastico; a favorire le innovazioni educative
e didattiche che consentano una ininterrotta
esperienza educativa in stretto collegamento
tra i vari ordini di scuola, tra scuola,
strutture parascolastiche e società;
a fornire un adeguato supporto per lorientamento
scolastico e per le scelte degli indirizzi
dopo il compimento dellobbligo di
studio; a favorire la prosecuzione degli
studi ai capaci e meritevoli anche se privi
di mezzi, nonché il completamento
dellobbligo scolastico e la frequenza
di scuole secondarie superiori da parte
di adulti e lavoratori studenti.
2. Tali interventi devono essere realizzati
in collegamento con gli organi collegiali
della scuola, sviluppando la partecipazione
effettiva delle forze sociali organizzate
sul territorio.
2 bis. Gli interventi di cui agli articoli
seguenti, rivolti a soggetti portatori di
handicap assumono carattere prioritario
rispetto ad ogni altro intervento previsto
dalla presente legge [1] .
3. I comuni singoli od associati esercitano
le funzioni disciplinate dalla presente
legge, secondo le modalità e i criteri
specifici di cui ai successivi artt. 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Art. 3. Trasporti
1. I comuni singoli od associati organizzano
servizi speciali di trasporto scolastico
o assicurano laccesso degli studenti
ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate
o altre agevolazioni, in modo da garantire
e razionalizzare la frequenza scolastica
in ogni parte del territorio regionale.
Art. 4. Mense
1. I servizi relativi alle mense scolastiche
devono essere realizzate in modo da favorire
lattuazione del tempo pieno nelle
scuole dellobbligo, agevolare la regolare
frequenza nelle scuole superiori e garantire
il livello qualitativo e dietetico dei cibi,
anche ai fini di una corretta educazione
alimentare.
Art. 5. Scuole materne
1. Al fine di generalizzare e incentivare
la frequenza della scuola prima delletà
dellobbligo, debbono essere utilizzate
tutte le strutture esistenti.
2. Tutti gli alunni delle scuole materne
pubbliche e private, a norma del successivo
art. 10, fruiscono dei servizi previsti
dalla presente legge.
3. Per garantire nelle scuole materne autonome
lattuazione dei servizi di cui alla
presente legge sono di norma stipulate con
gli enti gestori convenzioni che prevedono
il riferimento agli orientamenti educativi
di cui al D.P.R. 647/1969 e la costituzione
di organi collegiali in analogia a quelli
previsti dal D.P.R. 416/1974 per assicurare
una gestione partecipata.
Art. 6. Assistenza sociopsicopedagogica
1. Al fine di raggiungere la necessaria
unitarietà degli interventi, lassistenza
sociopsicologica, connessa ai problemi pedagogici,
è prestata attraverso le strutture
socio-sanitarie istituzionali del territorio,
in raccordo con la programmazione educativa
e didattica di carattere generale e specifico,
secondo i criteri di integrazione ed il
programma distrettuale previsti dagli articoli
2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517
[2] .
2. In particolare, linserimento degli
invalidi, degli emarginati e dei disabili
fisici, psichici e sensoriali, è
favorito mediante fornitura di attrezzature
specialistiche e strumenti didattici
differenziati, nonché mediante la
concessione di assegni individuali o posti
in convitti o residenze, utilizzando comunque
ogni altro strumento, idoneo a superare
lemarginazione.
Art. 7. Libri e materiale didattico
1. I libri di testo sono assegnati ad uso
individuale nei casi previsti dalla legge.
2. I libri e gli strumenti didattici ad
uso collettivo per i singoli istituti scolastici
devono soddisfare alle esigenze della sperimentazione
didattica e dellinnovazione metodologica
nellambito della programmazione educativa
di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4
agosto 1977, n. 517 [2] .
Art. 8. Sostegno alla programmazione educativa
e didattica
1. I comuni singoli o associati possono
concorrere alla realizzazione degli obiettivi
della programmazione educativa e didattica,
di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4
agosto 1977, n. 517 , [2] erogando contributi
diretti a sostenere la sperimentazione della
scuola a tempo pieno e delle diverse attività
integrative, con particolare riferimento
alla progettazione del lavoro individuale
e di gruppo.
2. A tal fine, i comuni e i distretti scolastici,
previa intesa con la regione, possono effettuare
indagini e studi necessari per la migliore
conoscenza del settore e delle sue implicazioni
territoriali, sociali, economiche e pedagogiche,
utilizzando i fondi messi a loro disposizione
dalla regione ai sensi della presente legge.
Art. 9. Convitti ed assegni di studio
1. La frequenza delle scuole superiori da
parte di studenti meritevoli in condizioni
economiche disagiate che risiedono in località
diverse della sede scolastica, viene agevolata
mediante lassegnazione di posti gratuiti
o semi gratuiti in convitti, pensionati
o altri analoghi istituti, ovvero mediante
la concessione di assegni di studio individuali.
2. I benefici di cui al presente articolo
sono attribuiti per concorso; nel relativo
bando devono essere specificati i requisiti
soggettivi per lammissione.
3. I comuni sedi di convitti nazionali e
di educandati femminili provvedono mediante
concorso alla assegnazione di posti gratuiti
o semi gratuiti nelle istituzioni medesime.
Art. 10. Destinatari
1. Delle prestazioni di carattere individuale
o collettivo previste dagli articoli precedenti
fruiscono coloro che frequentano scuole,
sezioni o corsi, ivi compresi quelli relativi
ai contratti collettivi di lavoro, aventi
sede nellambito territoriale dei comuni
indipendentemente dal luogo di residenza
anagrafica dellutente.
2. Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi
quelli gratuiti per disposizioni di legge,
concorrono gli utenti in relazione alle
rispettive fasce di reddito; sono tuttavia
esonerati da ogni contribuzione coloro che
versano in condizioni di particolare disagio
economico.
Art. 11. Attribuzioni generali
1. La regione:
a) promuove il coordinamento e lintegrazione
a livello territoriale dei servizi attinenti
al diritto allo studio con i servizi socio-sanitari,
quelli delleducazione permanente e
le altre istituzioni culturali;
b) promuove ed effettua, anche mediante
incontri di studio, convegni e congressi,
ricerche ed indagini tecnico-scientifiche
intese ad acquisire gli elementi conoscitivi
necessari per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge e per la programmazione
dei relativi interventi;
c) realizza un sistema informativo e statistico
di settore che:
cura la formazione di sistemi informativi
da parte degli enti locali;
assicura la omogeneità della raccolta
e del trattamento dei dati;
raccoglie e gestisce i dati di interesse
regionale ed elabora analisi specifiche;
assicura altresì la fruizione dei
dati da parte degli organi collegiali di
governo della scuola e delle autorità
scolastiche;
d) assume, anche in collaborazione con i
distretti scolastici, iniziative dirette
a favorire la preparazione delle famiglie
alla partecipazione negli organi collegiali
della scuola, con particolare riguardo ai
servizi inerenti al diritto allo studio
e lorientamento culturale degli adulti
sui problemi educativi.
2. Il presidente della giunta regionale
o lassessore competente se delegato
adotta i provvedimenti relativi alla attuazione
della presente legge che non siano attribuiti
ad altri organi regionali dallo statuto
o dalle disposizioni della presente legge,
ivi compresi quelli
necessari per lesercizio e la vigilanza
sulle istituzioni di cui all art.
3 del D.P.R. 24 gennaio 1972, n. 3 .
3. La giunta regionale presenta al consiglio
una relazione generale annuale sulla situazione
del diritto allo studio.
Art. 12. Interventi regionali complementari
1. Ad integrazione dei servizi e delle attività
di specifica competenza dei comuni singoli
od associati, la regione:
a) stipula a favore degli alunni e del personale
scolastico i contratti di assicurazione
di cui al successivo art. 13;
b) eroga contributi aggiuntivi a fronte
di speciali situazioni di necessità,
per favorire il compimento dellobbligo
scolastico e la prosecuzione degli studi
da parte di adulti e di lavoratori studenti;
c) realizza e diffonde pubblicazioni di
contenuto culturale, sociale e storico destinato
agli utenti della scuola, con particolare
riguardo agli elaborati frutto delle esperienze
didattiche delle scuole lombarde, e può
concedere contributi alle iniziative di
cui al precedente articolo 8, secondo comma.
d) eroga contributi straordinari ai comuni
per gli interventi integrativi, anche sotto
forma di materiale didattico e culturale
individuale, di trasporto e di assistenza
individuale, a favore dei soggetti portatori
di handicap [3] .
e) eroga contributi per la realizzazione
di attività di orientamento e di
istruzione permanente collegate con la scuola
nonché per listituzione di
corsi di orientamento musicale [4] .
Art. 13. Assicurazioni
1. Le assicurazioni di cui al precedente
art. 12, lettera a), coprono dai rischi
da infortunio gli alunni, il personale dirigente,
docente ed ausiliario delle scuole materne
statali e non statali e delle scuole dellobbligo
e secondarie superiori statali, parificate
o autorizzate.
2. Lassicurazione copre ogni infortunio
che possa verificarsi nel percorso da casa
a scuola e viceversa, nonché nello
svolgimento di qualsiasi attività
didattica, culturale, ricreativa o sportiva,
promossa dalle autorità scolastiche
o col consenso delle stesse, anche in orario
extrascolastico compresi i percorsi per
accedere alle sedi delle attività
stesse; copre altresì i rischi connessi
al trasporto da casa a scuola e viceversa
con qualsiasi mezzo esso venga effettuato.
TITOLO
II - PROGRAMMAZIONE
Art. 14. Piano regionale
1. Le norme di cui al presente ed al successivo
articolo si applicano fino a quando non
sarà diversamente disposto nellambito
della normativa regionale di organizzazione
istituzionale e territoriale dei servizi
socio-sanitari e dei relativi progetti di
intervento ai sensi degli art. 7 e 8 della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
2. Il consiglio regionale, su proposta della
giunta e in coerenza con le previsioni del
programma regionale di sviluppo, approva
entro il mese di febbraio di ogni anno il
piano degli interventi regionali per il
diritto allo studio relativo allanno
scolastico successivo.
3. Il piano indica gli obiettivi prioritari
da realizzare; determina lammontare
dei finanziamenti per ciascuna provincia
per il succesivo riparto tra i comuni, nonché
i finanziamenti destinati alla attuazione
degli interventi di cui al precedente art.
12; le direttive per lo svolgimento dei
servizi, con particolare riferimento al
coordinamento delle attività comunali
con gli altri servizi sociali e sanitari.
4. Nel piano regionale è indicato
anche lammontare dei finanziamenti
destinati a soddisfare eventuali esigenze
straordinarie sopravvenute e segnalate dai
comuni nel corso dellanno; il relativo
riparto, da effettuarsi direttamente a favore
dei singoli comuni interessati, è
deliberato dalla giunta regionale che ne
informa la competente commissione consiliare.
5. Per far fronte ad esigenze sopraggiunte
nellattuazione del piano, il consiglio
regionale, su proposta della giunta, può
deliberare i piani suppletivi relativi allanno
scolastico in corso.
6. Le provincie, i comuni ed i distretti
scolastici sono tenuti a fornire tutti i
dati richiesti per la formazione del piano
di cui al presente articolo.
7. La giunta regionale è autorizzata
ad erogare un acconto sui finanziamenti
regionali destinati alle attività
previste dalla presente legge per un ammontare
non superiore alla metà della somma
già assegnata per ciascun comune
nellanno scolastico precedente.
Art. 15. Delega alle province
1. Per delega della regione, le province
deliberano la ripartizione dei finanziamenti
previsti dal piano tra i comuni del rispettivo
territorio entro sessanta giorni dalla data
di comunicazione del piano divenuto esecutivo,
tenendo conto delle priorità e dei
criteri previsti dal piano stesso, nonché
degli obiettivi indicati dai consigli distrettuali
e delle richieste dei comuni.
2. Copia della deliberazione della provincia
è trasmessa alla giunta regionale,
ai comuni, alle comunità montane,
ai distretti scolastici e al provveditorato
agli studi.
3. Le somme così assegnate ai singoli
comuni sono ad essi erogate con decreto
del presidente della giunta regionale; con
deliberazione della giunta regionale è
altresì erogata a ciascuna provincia,
a titolo di rimborso delle spese per lesercizio
della delega, una somma pari alluno
per cento dei finanziamenti complessivi
assegnati ai rispettivi comuni.
Art. 16. Programmazione dei comuni
1. I comuni singoli o associati deliberano,
entro il mese di luglio, il piano di intervento
per la attuazione del diritto allo studio,
coordinando con le proprie risorse i finanziamenti
regionali e tenendo conto delle indicazioni
programmate e prioritarie dei distretti
scolastici.
2. Ogni comune decide le modalità
di realizzazione dei servizi e le modalità
di coordinamento.
3. I comuni singoli o associati sono tenuti
a trasmettere alla giunta regionale, entro
il 31 ottobre di ogni anno, una relazione
sulla attività svolta, sui costi
sostenuti e sui risultati conseguiti nellanno
scolastico precedente. Copia della relazione
è trasmessa ai consigli scolastici
distrettuali, ai consigli scolastici provinciali
ad ai provveditorati agli studi.
Titolo
III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 17. Finanziamento del piano del diritto
allo studio
1. Il piano annuale di cui al precedente
articolo 14 è formulato in base alle
previsioni finanziarie di cui ai successivi
commi.
2. La legge regionale di approvazione del
bilancio annuale determina gli stanziamenti
destinati ai comuni per lanno finanziario,
suddividendo su distinti appositi capitoli
la quota a saldo relativa allanno
scolastico in corso e quella di acconto
relativa allanno scolastico successivo,
determinando per questultima la spesa
complessiva.
3.
[5] . 4.
[5]
Art. 18. Norma finanziaria
1. Limitatamente allanno 1980, la
spesa per la quota a saldo ai comuni relativa
allanno scolastico 1979-1980 è
determinata in L. 14.225.959.000, e la spesa
per la quota dacconto ai comuni relativa
allanno scolastico 1980-1981 è
determinata in L. 4.033.506.000; inoltre
la spesa complessiva per il diritto allo
studio spettante ai comuni per lanno
scolastico 1980/1981 è determinata
in L. 21.000.000.000.
2. Per lesercizio da parte della giunta
delle funzioni di cui al precedente articolo
11, lettere a), b), d), al precedente articolo
12 ed al quarto comma del precedente articolo
14, è autorizzata per lanno
1980 la spesa in L. 4.410.535.000.
3. Al finanziamento per lanno 1980
delle spese per la realizzazione e gestione
dell sistema informativo di cui al precedente
art. 11, lettera c) si provvede mediante
impiego della somma di L. 350.000.000 iscritta
nello stato di previsione delle spese del
bilancio per lesercizio finanziario
1980 al cap. 1.2.5.1.2.427 ai sensi dellarticolo
24 della legge di approvazione del bilancio.
4. In conseguenza a quanto disposto dai
precedenti commi, allo stato di previsione
delle spese del bilancio per lesercizio
finanziario 1980, parte 1, ambito 2, settore
5, finalità 1, attività 1,
sono apportate le seguenti variazioni:
la dotazione finanziaria di competenza al
capitolo 1.2.5.1.1.425, già determinata
in L. 17.850.000.000 ai sensi dellart.
29 della legge regionale di approvazione
del bilancio 1980, è annullata;
la dotazione finanziaria di cassa del capitolo
1.2.5.1.1.425 è ridotta di L. 16.648.416.000;
la dotazione finanziaria di competenza del
capitolo 1.2.5.1.1.426, già determinata
in L. 4.820.000.000 ai sensi dellart.
29 della legge regionale di approvazione
del bilancio 1980, è annullata e
sono istituiti i seguenti capitoli:
capitolo 1.2.5.1.1.1046 Spese per
le attribuzioni generali e per gli interventi
complementari nonchè per gli interventi
straordinari in attuazione del diritto allo
studio, con la dotazione finanziaria
di competenza e di cassa di L. 4.410.535.000;
capitolo 1.2.5.1.1.1047 Attuazione
del diritto allo studio quota saldo
ai comuni anno scolastico in corso,
con la dotazione finanziaria di competenza
e di cassa di L. 14.225.959.000;
capitolo 1.2.5.1.1.1048 Attuazione
del diritto allo studio acconto ai
comuni anno scolastico successivo,
con la dotazione finanziaria di competenza
e di cassa di L. 4.033.506.000;
5. Al fine di garantire la copertura relativa
alla variazione delle dotazioni finanziarie
di cassa determinate dal comma precedente,
la dotazione finanziaria di cassa del capitolo
1.5.1.1.1.736 Fondo di riserva del
bilancio di cassa è ridotta
di L. 6.021.584.000.
6. Il presidente della giunta, o lassessore
delegato, è autorizzato a rideterminare,
con proprio decreto, lattribuzione
di eventuali impegni già assunti
sui capitoli di spesa 1.2.5.1.1.425 e 1.2.5.1.1.426
in relazione alle variazioni di bilancio
di cui al comma precedente.
TITOLO
IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19. Patronati scolastici e consorzi
provinciali dei patronati scolastici
1. È a carico della regione ogni
passività, verificatasi entro la
data del 30 giugno 1974, dei patronati scolastici
e dei consorzi dei patronati scolastici
soppressi ai sensi degli articoli 23 e 24
della legge regionale 9 settembre 1974,
n. 59 , purché i comuni trasmettano
alla giunta regionale la relativa richiesta
entro il 30 giugno 1980. Scaduto tale termine,
gli eventuali oneri residui restano a carico
dei comuni.
2. Al finanziamento degli oneri derivanti
dal presente articolo si provvede mediante
impiego delle somme iscritte nello stato
di previsione delle spese del bilancio ai
sensi della presente legge per lattuazione
del diritto allo studio.
Art. 20. Abrogazioni
1. Gli interventi in atto allentrata
in vigore della presente legge e quelli
relativi allanno scolastico 1978/1979,
continueranno ad essere regolati dalle norme
delle leggi regionali 9 settembre 1974,
n. 59, 20 agosto 1976, n. 32, 25 agosto
1977, n. 42 e 29 gennaio 1979, n. 23 fino
al 31 dicembre 1979.
2. Le leggi regionali 9 settembre 1974,
n. 59, 20 agosto 1976, n. 32 e 25 agosto
1977, n. 42 sono abrogate dall1 gennaio
1980.
3. A partire dallanno scolastico 1979/80
gli interventi in materia di diritto allo
studio sono regolati dalla presente legge.
(1) Il comma è stato aggiunto dall
art. 4 della L.R. 7 giugno 1980, n. 76 .
(2) Riguardante la materia scolastica.
(3) La lettera d) è stata aggiunta
dall art. 4 della L.R. 7 giugno 1980,
n. 76 .
(4) La lettera e) è stata aggiunta
dall art. 1 della L.R. 31 dicembre
1984, n. 68 .
(5) Il comma è stato abrogato dal
quarto comma dellart. 2 della L.R.
31 dicembre 1984, n.68 . |