Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione
1.
Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli
enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
lespansione dellofferta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dallinfanzia
lungo tutto larco della vita.
2.
Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti
vigenti in particolare per quanto riguarda labilitazione
a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni
scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che,
a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dellistruzione, sono coerenti con la domanda formativa
delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità
ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6.
3.
Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà
per quanto concerne lorientamento culturale e lindirizzo
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della
scuola, linsegnamento è improntato ai principi di
libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole
paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque,
accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi
gli alunni e
gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica leventuale
ispirazione di carattere culturale e religioso.
Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività
extra-curriculari che presuppongono o esigono ladesione
ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti,
si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto
dai commi 2 e 3:
a)
un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
un piano dellofferta formativa conforme agli ordinamenti
e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità
della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche
propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) listituzione e il funzionamento degli organi collegiali
improntati alla partecipazione democratica;
d) liscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui
genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un
titolo di studio valido per liscrizione alla classe che
essi intendono frequentare;
e) lapplicazione delle norme vigenti in materia di inserimento
di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) lorganica costituzione di corsi completi: non può
essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne
che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare
dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante
che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5.
Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione
dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione
secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali
istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale
docente purché fornito di relativi titoli scientifici e
professionali ovvero ricorrere anche a contratti di
prestazione dopera di personale fornito dei necessari requisiti.
6.
Il Ministero della pubblica istruzione accerta loriginario
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della
parità.
7.
Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento
della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, Titolo VIII del Decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parlamento
una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone
il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche al fine di ricondurre
tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie
e delle scuole non paritarie.
8.
Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti
di cui allarticolo 10 del decreto legislativo n.460 del
1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal
suddetto decreto e successive modificazioni.
9.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e allistruzione
a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nelladempimento
dellobbligo scolastico e nella successiva frequenza della
scuola secondaria e nellambito dellautorizzazione
di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario
di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e
documentata dalle famiglie per listruzione mediante lassegnazione
di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della
pubblica istruzione entro 60 giorni dallapprovazione della
presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di
tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e per lindividuazione dei beneficiari, in relazione
alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinarsi a norma dellarticolo 27 della legge 23 dicembre
1998, n.448, nonché le modalità per la fruizione
dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10.
I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente
del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di
studio mediante la detrazione di una somma equivalente dallimposta
lorda riferita allanno in cui la spesa è stata sostenuta.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
le modalità con le quali sono annualmente comunicati al
Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, i dati relativi ai soggetti
che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede
al corrispondente versamento delle somme occorrenti allentrata
del bilancio dello Stato a carico dellammontare complessivo
di tali somme stanziate ai sensi del comma 12.
11.
Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle
famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi
di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano in
materia di diritto allo studio.
12.
E autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per lanno
2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dallanno
2001.
13.
A decorrere dallesercizio finanziario successivo allentrata
in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle
unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati,
rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi
per il mantenimento delle scuole elementari parificate e della
somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione
del sistema prescolastico integrato.
14.
E autorizzata, a decorrere dallanno 2000, la spesa
di lite 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche
che accolgono alunni con handicap.
15
Allonere complessivo di lire 347 miliardi derivanti dai
commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per lanno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi laccantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire
20 miliardi laccantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
16.
Allonere derivante dallattuazione dei commi 9,10,11,
e 12 pari a lire 250 miliardi per lanno 2000 e a lire 300
miliardi per lanno 2001 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli stessi dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per lanno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per lanno
2000 e lire 70 miliardi per lanno 2001 laccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi
per lanno 2000 e laccantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione. A decorrere dallanno 2002 si
provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
17.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Le
rette pagate dagli studenti costituiscono fondi necessari, ma
non necessariamente sufficienti, alla gestione della scuola. In
base alla legge 62/2000, emanata in attuazione dell'articolo 33
della Costituzione, le scuole private dell'infanzia, primarie
e secondarie possono chiedere la parità ed entrare a far
parte del sistema di istruzione nazionale. Per questo alcuni trovano
più giusto parlare di scuola pubblica statale e scuola
pubblica non statale.Per scuola privata si intende una scuola
non amministrata dallo stato; tra queste le scuole paritarie possono
rilasciare titoli equivalenti ai diplomi rilasciati dalla scuola
statale. Le rette pagate dagli studenti costituiscono fondi necessari,
ma non necessariamente sufficienti, alla gestione della scuola.
In base alla legge 62/2000, emanata in attuazione dell'articolo
33 della Costituzione, le scuole private dell'infazia, primarie
e secondarie possono chiedere la parità ed entrare a far
parte del sistema di istruzione nazionale. Per questo alcuni trovano
più giusto parlare di scuola pubblica statale e scuola
pubblica non statale.
Le
scuole non statali ricevono oggi denaro pubblico sotto forma di:
sussidi
diretti, per la gestione di scuole dellinfanzia e primarie
(ex parificate);
finanziamenti di progetti finalizzati allelevazione di qualità
ed efficacia delle offerte formative di scuole medie e superiori;
contributi alle famiglie dell'importo massimo di € 300,00
denominati buoni scuola e disponibili solo per la
scuola dell'obbligo. Essi sono stati introdotti dal governo Berlusconi
e non più erogati dal governo Prodi.
Sussidi
diretti
Il DM 261/98 ed il DM 279/99 (Ministro della Pubblica istruzione
Luigi Berlinguer, Democratici di Sinistra), ed il testo unico
concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente
riconosciute e pareggiate che li converte in legge, costituiscono
il presupposto per la successiva sistematica e regolare concessione
di finanziamenti alle scuole private.
Il
governo DAlema bis con la legge 62/2000 sancisce lentrata
a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole
private, che pertanto devono essere trattate alla pari
anche sul piano economico. La legge prevede anche:
lapplicazione
anche alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato
agli enti senza fini di lucro;
l'istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento
di 300 miliardi di lire a decorrere dal 2001);
l'aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento per i contributi
per il mantenimento di scuole elementari parificate;
l'aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento per le spese
di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico
integrato;
lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire per favorire
l'inserimento dei disabili nelle scuole private e la costruzione
delle strutture necessarie.
Il governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti, con il DM 27/2005
apporta alla Legge 62/2000 le seguenti modifiche:
non
si parla più di concessione di contributi ma
di partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie;
è abbassata la soglia di alunni per classe (da 10 a 8)
per laccesso ai contributi;
vengono innalzati i livelli massimi dei contributi (12.000 euro
per una scuola media inferiore, 18.000 per una scuola media superiore);
sono più che raddoppiati i finanziamenti per i progetti
formativi (da circa 6 milioni di euro ad oltre 13 milioni).
Nel 2005 l'ammontare dei contributi alle scuole non statali è
di circa 500 milioni di euro (si veda la circolare ministeriale
38/2005).
Buoni
scuola
I buoni scuola vengono istituiti nel 2000 dal Governo di centro-sinistra
con la Legge 62/2000 sulla parità scolastica con un piano
straordinario di finanziamento, attuato poi dal governo di centro-destra
con la Legge 289/2002 che prevede un tetto di 30 milioni di euro
per il triennio 2003-2005.
La
finanziaria del 2004 del governo Berlusconi, ministro Letizia
Moratti, aumenta il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro con
accesso ai buoni per tutte le famiglie che entrano in graduatoria
in base al limite di reddito. La legge sulla parità non
prevede alcuna incompatibilità dei buoni statali con eventuali
buoni regionali (previsti poi da Veneto, Emilia-Romagna, Friuli,
Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte), per cui buoni
statali e regionali risultano cumulabili.
LA
NORMATIVA
Scuole
non statali - La legge 62/2000
Com'è
noto, la Costituzione (art. 33) sancisce il diritto dei privati
di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per
lo Stato. Essa affida inoltre alla legge ordinaria il compito
di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni delle scuole statali. Nel corso della XIII legislatura
la legge 10 marzo 2000 n. 62[1]; ha inteso dare attuazione allart.
33 della Costituzione disciplinando la parità scolastica
nell'ambito di un sistema nazionale di istruzione pubblico-privato.
Ai
sensi della legge citata, le scuole private e quelle degli enti
locali sono, a domanda, riconosciute come scuole paritarie ed
abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale
a condizione che:
·
adottino un progetto educativo in armonia con i princìpi
della Costituzione e con gli ordinamenti e le disposizioni vigenti;
· accolgano chiunque, accettando il progetto educativo,
richieda di iscriversi, compresi gli alunni con handicap o in
condizioni di svantaggio;
·
abbiano bilanci pubblici, locali, arredi e attrezzature idonee,
organi interni improntati alla partecipazione democratica, insegnanti
forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento e assunti
nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
si
sottopongano alle valutazioni operate dal sistema nazionale di
valutazione secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti
scuole statali.
Si
ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza 33 del 2005
ha considerato infondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalla regione Lombardia, nei confronti di alcune disposizioni
(anche finanziarie) della legge sulla parità scolastica.
In particolare, la Corte ha ritenuto che la definizione dei requisiti
che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento
della parità (art. 1 comma 4 della legge) rientra nellambito
delle norme generali sullistruzione ed è quindi esercizio
della potestà legislativa statale.
La
L. 62/2000 non prevede finanziamenti a sostegno delle scuole paritarie,
né diretti né sotto forma di contributi alle famiglie
che scelgano tali scuole; tuttavia, essa reca disposizioni per
il diritto allo studio nella forma:
·
di un piano straordinario di finanziamento delle regioni (250
miliardi di lire-pari a 129,1 milioni di euro- per il 2000 e 300
mld.-pari a 154,9 milioni di euro- annui dal 2001) a sostegno
della spesa delle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione
di borse di studio di pari importo (non differenziate, dunque,
in base alla spesa sostenuta) per gli alunni delle scuole statali
e paritarie;
·
di un incremento degli stanziamenti annui previsti in bilancio
a favore delle scuole elementari parificate (60 mld.-pari a 31
milioni di euro) e delle scuole materne non statali (280 mld.
Pari a 144,6 milioni di euro);
di
uno stanziamento (7 mld annui, pari a 3,6 milioni di euro) a sostegno
delle scuole che accolgono alunni con handicap.
Nel corso della XIV legislatura è stato poi previsto per
la frequenza delle scuole paritarie un contributo particolare
alle famiglie (c.d. buono scuola): la legge finanziaria
2003 (legge n. 289 del 2002, articolo 2, comma 7) ha infatti autorizzato
a tal fine la spesa di 30 milioni di euro, per ciascuno degli
esercizi finanziari dal 2003 al 2005. Lindividuazione di
un limite di reddito per laccesso al beneficio, introdotta
dalla legge finanziaria 2004 (legge n 350 del 2003, art. 3, comma
94), è stata abrogata dal DL n. 35 del 2005 convertito
dalla legge n 80 del 2005 (art 14, comma 8-bis).
Va
ricordato infine che la legge finanziaria per il 2004 (legge n.
350 del 2003) ha finalizzato una quota del Fondo per le politiche
sociali (per limporto massimo di 100 milioni di euro negli
esercizi 2004-2006) allerogazione del buono scuola;
la norma è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza
n.423 del 2004 in quanto lesiva dellautonomia finanziaria
delle regioni (v. Capitolo Diritto allo studio)
La disciplina recente
La
legge 62/2000 prevedeva inoltre (art. 1, co. 7) che alle scuole
non statali non interessate al riconoscimento della parità
si applicassero le disposizioni del T.U. dellistruzione[2]
(Parte II, titolo VIII) e che, dopo un triennio dallentrata
in vigore del provedimento, il Ministro presentasse al Parlamento
una relazione sullattuazione[3] e proponesse il definitivo
superamento delle disposizioni del T.U. con un proprio decreto,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Recentemente
larticolo 1-bis, introdotto dal Governo al Senato, nel ddl
di conversione del DL 5 dicembre 2005, n. 250 (convertito dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27) ha inteso dare attuazione alle prescrizioni
sopra sintetizzate.
Con
riguardo alladozione di una norma di rango primario attuare
lart.1 comma 7 della legge 62/2000, il sottosegretario Siliquini
illustrando lemendamento governativo al citato DL[4], ha
ricordato che il Governo, aveva predisposto un regolamento di
delegificazione[5] (ex art.17, co.2 della legge 400/1988) in ordine
al quale il Consiglio di Stato aveva espresso perplessità
sotto il profilo dello strumento normativo adottato; il ricorso
ad una norma di rango legislativo con carattere di urgenza si
sarebbe reso pertanto necessario per non prolungare lapplicazione
di norme antecedenti alla citata legge n. 62.
Larticolo,
1-bis, del DL 250/2005, interviene sulla disciplina delle scuole
non statali recata nella Parte II, Titolo VIII artt. 331-366 del
D.Lgs 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), ove si
regolamentano le scuole materne non statali autorizzate al funzionamento,
le scuole elementari parificate e le scuole secondarie legalmente
riconosciute o pareggiate[6]; in particolare le diverse tipologie
di scuole previste dal T.U. vengono ricondotte alle due categorie
individuate dalla legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie
riconosciute e scuole non paritarie.
Larticolo
citato reca inoltre nuove prescrizioni sulle scuole paritarie;
definisce le caratteristiche delle scuole non paritarie e procede
alla contestuale abrogazione, o viceversa alla precisazione del
campo di applicazione, di alcune norme del T.U.
Si
riepilogano di seguito le tre diverse forme di equiparazione delle
scuole private a quelle pubbliche previste nel titolo VIII, capi
I-III,- della parte II del T.U.- ora in parte abrogato, come già
segnalato sopra.
§
La parificazione (artt. 344-347 del T.U.): istituto limitato alle
scuole elementari[7], caratterizzato dal riconoscimento ad ogni
effetto legale dellattività di istruzione privata.
Per ottenere tale riconoscimento le scuole, che devono necessariamente
essere gestite da enti o associazioni, devono stipulare una convenzione
con il provveditore agli studi ed hanno lobbligo di adottare
programmi ed orari analoghi a quelli delle scuole statali;
§
Il riconoscimento legale (art. 355 del T.U.): provvedimento amministrativo
con il quale il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero
dellIstruzione, università e ricerca - MIUR) attribuisce
validità a studi ed esami sostenuti nella scuola secondaria
non statale. Il riconoscimento è subordinato ad alcuni
requisiti: idoneità della sede, adeguamento dei programmi
di insegnamento a quelli delle scuole statali, possesso, da parte
degli alunni, dei titoli di studio legali per le classi che frequentano
e, da parte dei docenti, dei titoli necessari per linsegnamento
nelle scuole statali. Sono stabiliti (art. 359 del T.U.) i provvedimenti
sanzionatori (sospensione o revoca del riconoscimento) da parte
del direttore generale competente;e viene affidato ai provveditori
agli studi[8] o al MIUR. il compito di vigilare anche tramite
ispezioni, sulla permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;
§
Il pareggiamento (art. 356 del T.U.): istituto limitato a scuole
secondarie tenute da enti pubblici o enti ecclesiastici, rappresenta
la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica.
Per ottenere il pareggiamento, oltre ai requisiti previsti per
il riconoscimento legale, sono prescritte ulteriori condizioni
relative al numero e il tipo di cattedre (devono essere uguali
a quello delle corrispondenti scuole statali), nonché alla
nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti .
Il
comma 1 dellarticolo 1 bis del dl 250/2005 in commento dispone,
come già detto, che le scuole non statali di cui alla parte
II, titolo VIII, capi I, II e III del d.lgs. 297/1994, siano ricondotte
alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della
62/2000 e scuole non paritarie.
Vengono
poi dettate (commi 2 e 3) ulteriori disposizioni sulle scuole
paritarie; in particolare si prevede che:
·
la frequenza di queste ultime costituisca assolvimento del diritto-dovere
di istruzione e formazione, come disciplinato dal recente decreto
legislativo 15 aprile 2005, n.76[9];
·
il riconoscimento della parità-previo accertamento dei
requisiti- sia effettuato con provvedimento del dirigente dellufficio
scolastico regionale (anziché del ministero, come disponeva
lart.1, comma 6, della legge 62/2000);
·
il riconoscimento decorra dallanno scolastico successivo
alla richiesta e sia subordinato - nel caso di istituzione di
prime classi - al completamento del corso degli studi;
·
le modalità per il riconoscimento ed il mantenimento della
parità siano definite con regolamento ministeriale, adottato
ai sensi dellarticolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
·
le scuole paritarie non possano svolgere esami di idoneità
per alunni frequentanti scuole non paritarie che dipendano dallo
stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunanza dinteressi.
Viene
quindi identificatala nuova categoria delle scuole non paritarie
e se ne disciplina il funzionamento.
Sono qualificate come non paritarie (comma 4) le scuole che svolgono
unattività organizzata di insegnamento ed hanno le
seguenti caratteristiche:
·
un progetto educativo ed un offerta formativa conformi ai
principi della Costituzione ed allordinamento scolastico,
finalizzati ad obiettivi apprendimento correlati al conseguimento
di titoli di studio (fanno eccezione- come precisa il comma successivo-
le scuole materne);
·
la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi
alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali
scolastici;
·
limpiego di personale docente e di un coordinatore forniti
di adeguati titoli professionali, nonché di idoneo personale
tecnico e amministrativo;
·
gli alunni frequentanti, in età non inferiore a quella
prevista nelle scuole statali o paritarie in relazione al titolo
di studio da conseguire.
Le
scuole non paritarie ottemperanti alle condizioni sopra elencate
(comma 5) sono incluse in apposito elenco affisso allalbo
dellufficio scolastico regionale che è preposto alla
vigilanza sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni
stesse. Tali adempimenti vengono disciplinati con regolamento
ministeriale, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3,
della legge 400/1988[10].
Si
esclude comunque che le scuole non paritarie rilascino titoli
di studio aventi valore legale e si prescrive -nella denominazione-
la chiara indicazione del carattere di scuola non paritaria..
Alle
sedi ed attività dinsegnamento prive delle caratteristiche
sopra elencate, quindi non rientranti nella tipologia di scuola
non paritaria, si vieta di assumere la denominazione di
scuola; si esclude inoltre che sia possibile assolvere
in tali strutture il diritto-dovere allistruzione e alla
formazione.
Viene
contestualmente (comma 6) disciplinata la fase transitoria escludendo
- dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
DL 250/2005 - il rilascio di nuove autorizzazioni, riconoscimenti
legali o pareggiamenti, ma consentendo il completamento dei corsi
già attivati sulla base di provvedimenti adottati ai sensi
degli articoli 344, 355, 356 e 357 del d.lgs. 297/1994).
Si
prevede inoltre la risoluzione delle convenzioni in corso con
le scuole parificate non paritarie al termine dellanno scolastico
in cui si completano i corsi programmati dalle convenzioni stesse
e la riduzione progressiva dei contributi statali (previsti dalle
predette convenzioni) in ragione delle classi e degli alunni effettivamente
frequentanti.
Si
dispone peraltro che con regolamento governativo (come previsto
attualmente dallart. 345 del T.U.) siano disciplinate le
modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le
scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, nonché
i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed
i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.
Con
riguardo alle convenzioni si assicura prioritariamente alle scuole
primarie a suo tempo parificate - divenute paritarie ai sensi
della legge 62/2000- un contributo non inferiore a quello già
corrisposto ai sensi delle vecchie convenzioni di parifica.
In
proposito si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale
n. 423 del 2004 ha ribadito la competenza regionale delle funzioni
amministrative relative ai contributi alle scuole non statali
già prevista dallarticolo 138, comma 1, lettera e)
del d.lgs. 112 del 1998. In tale ambito non spetta pertanto allo
Stato la potestà regolamentare né sono ammessi finanziamenti
caratterizzati da vincoli di destinazione.
Viene infine ( comma 7) disposta l abrogazione delle disposizioni
contenute nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del TU
(artt.331-366), ad eccezione di alcune disposizioni che continuano
ad applicarsi alle scuole paritarie.
In
particolare esse attengono a:
·
cittadini dellUnione europea gestori o insegnanti nelle
scuole materne private (art 336), nelle scuole primarie (art.
342, comma 2),
·
sussidi alle scuole materne non statali (articoli 339- 342);
·
convenzioni con scuole elementari ora primarie-(articolo
345 T.U.);
·
salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto ordinario
e speciale e delle province autonome (art. 352, comma 6);
·
requisiti dei soggetti gestori dei corsi di scuola secondaria
di primo grado ed oneri a loro carico (art. 353 e 358, comma 5);
·
scuole dipendenti da autorità ecclesiastiche; corsi e titoli
nei licei linguistici (artt. 362 e 363).
Restano
inoltre vigenti gli articoli relativi a:
·
scuole ed istituti stranieri in Italia (art.366l);
·
servizio prestato dai docenti e dirigenti, già di ruolo
nelle scuole pareggiate, assunti con rapporto a tempo indeterminato
nelle scuole statali (art. 360, comma 6);
·
requisito del prescritto titolo di studio per i docenti delle
scuole materne che chiedano la parità (art. 334).
Infine,
i requisiti prescritti per il soggetto gestore (articolo 353)
sono applicati anche alle scuole non paritarie.
Sono
abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge in esame, gli articoli
156-159 e 161 del R.D. 1297/1928[11], relativi alle cosidette
scuole a sgravio, scuole elementari gestite direttamente
da un ente, che, sulla base di alcuni requisiti (gratuità,
idoneità delle sedi, titoli professionali dei docenti),
riceve un contributo dallo Stato o dal Comune previo stipula di
apposita convenzione. Larticolo 160 del citato R.D., relativo
alle modalità di disdetta delle convenzione, continua ad
applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie.
Viene
infine soppresso il più volte citato articolo 1, comma
7, secondo periodo, della legge 62/2000; recante prescrizione
di un provvedimento (nella forma di decreto del ministro) che
realizzasse il definitivo superamento delle disposizioni del T.U.
sulle scuole non statali.
Larticolo
reca infine (comma 8) una clausola di invarianza di spesa.
Si
ricorda, per completezza di informazione, che le disposizioni
recate dallarticolo 1-bis del DL 250/2005 sono state oggetto
di vivace dibattito parlamentare; con riferimento a tale articolo
è stata inoltre presentata sul ddl di conversione del DL
una questione pregiudiziale[12], a firma dellon. Grignaffini
ed altri.
La
questione pregiudiziale adduceva le seguenti motivazioni:
·
l1-bis, introdotto dal Senato nel provvedimento, reca norme
di dettaglio sulle modalità di erogazione dei contributi
alle scuole paritarie in contrasto con l'articolo 117, terzo e
sesto comma, della Costituzione poiché, come confermato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 29 dicembre
2004, le funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole
non statali rientrano nell'ambito della competenza regionale,
essendo riconducibili alla materia dell'istruzione attribuita
alla competenza legislativa concorrente e dunque spettando allo
Stato soltanto la disciplina delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni;
·
lo stesso articolo 1-bis, ai commi 4 e 5, nel dettare le disposizioni
relative alle scuole non paritarie viene meno al principio della
«presa d'atto» in vigore per le scuole secondarie
private, già richiamato a suo tempo dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 36 del 4 giugno 1958, interpretativa dell'articolo
33 della Costituzione;
·
il comma 6 dellart.1-bis prevede che le scuole elementari
parificate possano avere un trattamento economico superiore all'attuale,
con conseguente incremento dei finanziamenti statali, senza disporre
alcuna copertura finanziaria, in contrasto con l'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione;
·
nellarticolo 1-bis non sono menzionati i doveri nei confronti
dell'utenza, si trasforma così il contributo per l'assolvimento
di un servizio a determinate condizioni in un finanziamento diretto,
in quanto tale ancora in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione.
Nella
seduta del 31 gennaio 2006 si è svolto nellAssemblea
della Camera dei deputati il dibattito sulla questione pregiudiziale
che è stata poi respinta.
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[1]
Legge 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
[2]
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Parte II-Ordinamento scolastico-; titolo VIII- Istruzione non
statale; capi I, II e III, concernenti rispettivamente scuola
materna, istruzione elementare e secondaria.
[3]
Il MIUR ha trasmesso alle Camere la Relazione sullo stato di attuazione
della legge 10 marzo 2000 n.62 recante norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e allistruzione
(DOC XXVII, n.13,- annunciato all Assemblea della Camera
il 6 aprile 2004 ).La relazione precisa (pag. 31) che al 30 giugno
2003 la percentuale delle scuole paritarie ammontava all82%
delle scuole non statali.
[4]
Senato, Commissione Istruzione, seduta del 15 dicembre 2005.
[5]
Come si evince dalla Relazione sullo stato di attuazione della
legge 10 marzo 2000 n.62 (DOC XXVII, n. 13, pag. 56) la forma
del regolamento di delegificazione era stata individuata dal MIUR
di concerto con la Presidenza del Consiglio interpellata (con
nota ministeriale 12 febbraio 2004) in ordine alle difficoltà
applicative dellart.1, co.7, della legge 62/2000, sotto
il profilo della natura dellatto richiesto da questultima
[6]
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
(nel prosieguo: T.U.): Parte II-Ordinamento scolastico-;
titolo VIII- Istruzione non statale; capi I, II e III, concernenti
rispettivamente scuola materna, istruzione elementare e secondaria.
[7]
Ora denominate scuole primarie ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53 recante Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sullistruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale.
Ai sensi del T.U., le scuole elementari non statali si dividono
in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate
(art. 343 del T.U.). Le scuole sussidiate sono quelle gestite
da privati, enti o associazioni, mantenute parzialmente con il
sussidio dello Stato nei luoghi dove non esistano scuole statali
o parificate. Le scuole private autorizzate (art. 349 del T.U.)
sono gestite da privati con lautorizzazione del direttore
didattico, secondo modalità stabilite da regolamento governativo.
E previsto (art. 350 del T.U.) lobbligo di adeguarsi,
in linea di massima, allordinamento della scuola elementare
statale.
[8]
Attualmente, ai sensi dellart.8 (Uffici scolastici regionali)
del D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 (Regolamento di organizzazione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca) larticolazione periferica del ministero è
costituita dagli uffici scolastici regionali (aventi sede nel
capoluogo di regione) ai quali sono assegnate tutte le funzioni
già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione,
fatte salve le competenze riconosciute delle istituzioni scolastiche
autonome a norma delle disposizioni vigenti. L'ufficio scolastico
regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine
operano a livello provinciale e/o subprovinciale i centri servizi
amministrativi.
[9]
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 53/2003. Il decreto definisce il diritto-dovere allistruzione
e alla formazione; a tal fine lobbligo scolastico è
ridefinito e ampliato per una durata minima di 12 anni o, comunque,
fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza
nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie,
anche attraverso lapprendistato. E prevista la possibilità
di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come stabilito
dallarticolo 111 del TU sullistruzione con riferimento
allobbligo scolastico. La fruizione del diritto, di cui
si ribadisce la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai
minori stranieri, è gratuita. E inoltre garantita
lintegrazione delle persone in situazione di handicap.
[10]
Legge 23 agosto 1988, n. 400.
[11]
Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Approvazione del regolamento
generale sui servizi dell'istruzione elementare.
[12]
Camera, assemblea, seduta del 30 gennaio 2006
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Emendamenti
al D.L. n. 250/2005 riguardanti la scuola.
La
Tecnica della Scuola del 22/12/2005
In
sede di conversione in legge del decreto-legge n. 250/2005, la
VII Commissione del Senato ha approvato una serie di emendamenti,
alcuni dei quali riguardano il concorso riservato per presidi
incaricati, il personale Afam, gli insegnanti di religione cattolica,
le scuole private. Nella seduta del 20 dicembre, in sede di conversione
in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure
urgenti in materia di università, beni culturali ed in
favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in
tema di negoziazione di mutui, la VII Commissione del Senato
ha approvato una serie di emendamenti che apportano modifiche
a precedenti leggi. Alcuni emendamenti riguardano lAfam
e la scuola (con particolare riferimento al corso-concorso per
presidi incaricati, linquadramento nei ruoli degli insegnanti
di religione cattolica, norme in materia di scuole non statali).
Il giorno successivo, il provvedimento è stato portato
nellAula del Senato, che ha però rinviato lesame
della conversione in legge del D.L. n. 250/2005, in attesa del
parere obbligatorio della V Commissione Bilancio.