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LE
SCUOLE PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO
(Art. 9 Decreto 21 maggio 2007) |
Per
scuole paritarie senza fini di lucro sintendono quelle gestite
da soggetti giuridici senza fini di lucro:
- associazioni riconosciute (articoli 14 e ss. codice civile);
- associazioni non riconosciute (artt. 36 e ss. codice civile),
il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da scrittura privata
registrata o da atto pubblico;
- fondazioni (artt. 14 e ss. codice civile);
- enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese;
- altre istituzioni di carattere privato (art. 1 DPR 361/2000);
- imprese sociali (D.Lvo 155/2006);
- enti pubblici;
- cooperative a mutualità prevalente (artt. 2511 e ss.
codice civile);
- cooperative sociali (Legge 381/1991).
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mission é di ottimizzare la visibilità
delle Scuole Cattoliche su internet. Esse sono
inoltre inserite sull'enciclopedia "on line"
dei comuni italiani, realizzata in collaborazione
con le amministrazioni locali. |
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