Il
comma 1 dellarticolo 1 bis del dl 250/2005 in commento dispone,
come già detto, che le scuole non statali di cui alla parte
II, titolo VIII, capi I, II e III del d.lgs. 297/1994, siano ricondotte
alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della
62/2000 e scuole non paritarie.
Vengono
poi dettate (commi 2 e 3) ulteriori disposizioni sulle scuole
paritarie; in particolare si prevede che:
·
la frequenza di queste ultime costituisca assolvimento del diritto-dovere
di istruzione e formazione, come disciplinato dal recente decreto
legislativo 15 aprile 2005, n.76[9];
·
il riconoscimento della parità-previo accertamento dei
requisiti- sia effettuato con provvedimento del dirigente dellufficio
scolastico regionale (anziché del ministero, come disponeva
lart.1, comma 6, della legge 62/2000);
·
il riconoscimento decorra dallanno scolastico successivo
alla richiesta e sia subordinato - nel caso di istituzione di
prime classi - al completamento del corso degli studi;
·
le modalità per il riconoscimento ed il mantenimento della
parità siano definite con regolamento ministeriale, adottato
ai sensi dellarticolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
·
le scuole paritarie non possano svolgere esami di idoneità
per alunni frequentanti scuole non paritarie che dipendano dallo
stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunanza dinteressi.
Viene
quindi identificatala nuova categoria delle scuole non paritarie
e se ne disciplina il funzionamento.
Sono
qualificate come non paritarie (comma 4) le scuole che svolgono
unattività organizzata di insegnamento ed hanno le
seguenti caratteristiche:
·
un progetto educativo ed un offerta formativa conformi ai
principi della Costituzione ed allordinamento scolastico,
finalizzati ad obiettivi apprendimento correlati al conseguimento
di titoli di studio (fanno eccezione- come precisa il comma successivo-
le scuole materne);
·
la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi
alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali
scolastici;
·
limpiego di personale docente e di un coordinatore forniti
di adeguati titoli professionali, nonché di idoneo personale
tecnico e amministrativo;
·
gli alunni frequentanti, in età non inferiore a quella
prevista nelle scuole statali o paritarie in relazione al titolo
di studio da conseguire.
Le
scuole non paritarie ottemperanti alle condizioni sopra elencate
(comma 5) sono incluse in apposito elenco affisso allalbo
dellufficio scolastico regionale che è preposto alla
vigilanza sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni
stesse. Tali adempimenti vengono disciplinati con regolamento
ministeriale, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3,
della legge 400/1988[10].
Si
esclude comunque che le scuole non paritarie rilascino titoli
di studio aventi valore legale e si prescrive -nella denominazione-
la chiara indicazione del carattere di scuola non paritaria..
Alle
sedi ed attività dinsegnamento prive delle caratteristiche
sopra elencate, quindi non rientranti nella tipologia di scuola
non paritaria, si vieta di assumere la denominazione di
scuola; si esclude inoltre che sia possibile assolvere
in tali strutture il diritto-dovere allistruzione e alla
formazione.
Viene
contestualmente (comma 6) disciplinata la fase transitoria escludendo
- dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
DL 250/2005 - il rilascio di nuove autorizzazioni, riconoscimenti
legali o pareggiamenti, ma consentendo il completamento dei corsi
già attivati sulla base di provvedimenti adottati ai sensi
degli articoli 344, 355, 356 e 357 del d.lgs. 297/1994).
Si
prevede inoltre la risoluzione delle convenzioni in corso con
le scuole parificate non paritarie al termine dellanno scolastico
in cui si completano i corsi programmati dalle convenzioni stesse
e la riduzione progressiva dei contributi statali (previsti dalle
predette convenzioni) in ragione delle classi e degli alunni effettivamente
frequentanti.
Si
dispone peraltro che con regolamento governativo (come previsto
attualmente dallart. 345 del T.U.) siano disciplinate le
modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le
scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, nonché
i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed
i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.
Con
riguardo alle convenzioni si assicura prioritariamente alle scuole
primarie a suo tempo parificate - divenute paritarie ai sensi
della legge 62/2000- un contributo non inferiore a quello già
corrisposto ai sensi delle vecchie convenzioni di parifica.
In
proposito si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale
n. 423 del 2004 ha ribadito la competenza regionale delle funzioni
amministrative relative ai contributi alle scuole non statali
già prevista dallarticolo 138, comma 1, lettera e)
del d.lgs. 112 del 1998. In tale ambito non spetta pertanto allo
Stato la potestà regolamentare né sono ammessi finanziamenti
caratterizzati da vincoli di destinazione.
Viene
infine ( comma 7) disposta l abrogazione delle disposizioni
contenute nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del TU
(artt.331-366), ad eccezione di alcune disposizioni che continuano
ad applicarsi alle scuole paritarie.
In
particolare esse attengono a:
·
cittadini dellUnione europea gestori o insegnanti nelle
scuole materne private (art 336), nelle scuole primarie (art.
342, comma 2),
·
sussidi alle scuole materne non statali (articoli 339- 342);
·
convenzioni con scuole elementari ora primarie-(articolo
345 T.U.);
·
salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto ordinario
e speciale e delle province autonome (art. 352, comma 6);
·
requisiti dei soggetti gestori dei corsi di scuola secondaria
di primo grado ed oneri a loro carico (art. 353 e 358, comma 5);
·
scuole dipendenti da autorità ecclesiastiche; corsi e titoli
nei licei linguistici (artt. 362 e 363).
Restano
inoltre vigenti gli articoli relativi a:
·
scuole ed istituti stranieri in Italia (art.366l);
·
servizio prestato dai docenti e dirigenti, già di ruolo
nelle scuole pareggiate, assunti con rapporto a tempo indeterminato
nelle scuole statali (art. 360, comma 6);
·
requisito del prescritto titolo di studio per i docenti delle
scuole materne che chiedano la parità (art. 334).
Infine,
i requisiti prescritti per il soggetto gestore (articolo 353)
sono applicati anche alle scuole non paritarie.
Sono
abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge in esame, gli articoli
156-159 e 161 del R.D. 1297/1928[11], relativi alle cosidette
scuole a sgravio, scuole elementari gestite direttamente
da un ente, che, sulla base di alcuni requisiti (gratuità,
idoneità delle sedi, titoli professionali dei docenti),
riceve un contributo dallo Stato o dal Comune previo stipula di
apposita convenzione. Larticolo 160 del citato R.D., relativo
alle modalità di disdetta delle convenzione, continua ad
applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie.
Viene
infine soppresso il più volte citato articolo 1, comma
7, secondo periodo, della legge 62/2000; recante prescrizione
di un provvedimento (nella forma di decreto del ministro) che
realizzasse il definitivo superamento delle disposizioni del T.U.
sulle scuole non statali.
Larticolo
reca infine (comma 8) una clausola di invarianza di spesa.
Si
ricorda, per completezza di informazione, che le disposizioni
recate dallarticolo 1-bis del DL 250/2005 sono state oggetto
di vivace dibattito parlamentare; con riferimento a tale articolo
è stata inoltre presentata sul ddl di conversione del DL
una questione pregiudiziale[12], a firma dellon. Grignaffini
ed altri.
La
questione pregiudiziale adduceva le seguenti motivazioni:
·
l1-bis, introdotto dal Senato nel provvedimento, reca norme
di dettaglio sulle modalità di erogazione dei contributi
alle scuole paritarie in contrasto con l'articolo 117, terzo e
sesto comma, della Costituzione poiché, come confermato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 29 dicembre
2004, le funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole
non statali rientrano nell'ambito della competenza regionale,
essendo riconducibili alla materia dell'istruzione attribuita
alla competenza legislativa concorrente e dunque spettando allo
Stato soltanto la disciplina delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni;
·
lo stesso articolo 1-bis, ai commi 4 e 5, nel dettare le disposizioni
relative alle scuole non paritarie viene meno al principio della
«presa d'atto» in vigore per le scuole secondarie
private, già richiamato a suo tempo dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 36 del 4 giugno 1958, interpretativa dell'articolo
33 della Costituzione;
·
il comma 6 dellart.1-bis prevede che le scuole elementari
parificate possano avere un trattamento economico superiore all'attuale,
con conseguente incremento dei finanziamenti statali, senza disporre
alcuna copertura finanziaria, in contrasto con l'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione;
·
nellarticolo 1-bis non sono menzionati i doveri nei confronti
dell'utenza, si trasforma così il contributo per l'assolvimento
di un servizio a determinate condizioni in un finanziamento diretto,
in quanto tale ancora in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione.
Nella
seduta del 31 gennaio 2006 si è svolto nellAssemblea
della Camera dei deputati il dibattito sulla questione pregiudiziale
che è stata poi respinta.
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[1]
. Legge 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
[2]
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Parte II-Ordinamento scolastico-; titolo VIII- Istruzione non
statale; capi I, II e III, concernenti rispettivamente scuola
materna, istruzione elementare e secondaria.
[3]
Il MIUR ha trasmesso alle Camere la Relazione sullo stato di attuazione
della legge 10 marzo 2000 n.62 recante norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e allistruzione
(DOC XXVII, n.13,- annunciato all Assemblea della Camera
il 6 aprile 2004 ).La relazione precisa (pag. 31) che al 30 giugno
2003 la percentuale delle scuole paritarie ammontava all82%
delle scuole non statali.
[4]
Senato,, Commissione Istruzione, seduta del 15 dicembre 2005.
[5]
Come si evince dalla Relazione sullo stato di attuazione della
legge 10 marzo 2000 n.62 (DOC XXVII, n. 13, pag. 56) la forma
del regolamento di delegificazione era stata individuata dal MIUR
di concerto con la Presidenza del Consiglio interpellata (con
nota ministeriale 12 febbraio 2004) in ordine alle difficoltà
applicative dellart.1, co.7, della legge 62/2000, sotto
il profilo della natura dellatto richiesto da questultima
[6]
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
(nel prosieguo: T.U.): Parte II-Ordinamento scolastico-;
titolo VIII- Istruzione non statale; capi I, II e III, concernenti
rispettivamente scuola materna, istruzione elementare e secondaria.
[7]
Ora denominate scuole primarie ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53 recante Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sullistruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale.
Ai
sensi del T.U., le scuole elementari non statali si dividono in
scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate
(art. 343 del T.U.). Le scuole sussidiate sono quelle gestite
da privati, enti o associazioni, mantenute parzialmente con il
sussidio dello Stato nei luoghi dove non esistano scuole statali
o parificate. Le scuole private autorizzate (art. 349 del T.U.)
sono gestite da privati con lautorizzazione del direttore
didattico, secondo modalità stabilite da regolamento governativo.
E previsto (art. 350 del T.U.) lobbligo di adeguarsi,
in linea di massima, allordinamento della scuola elementare
statale.
[8]
Attualmente, ai sensi dellart.8 (Uffici scolastici regionali)
del D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 (Regolamento di organizzazione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca) larticolazione periferica del ministero è
costituita dagli uffici scolastici regionali (aventi sede nel
capoluogo di regione) ai quali sono assegnate tutte le funzioni
già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione,
fatte salve le competenze riconosciute delle istituzioni scolastiche
autonome a norma delle disposizioni vigenti. L'ufficio scolastico
regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine
operano a livello provinciale e/o subprovinciale i centri servizi
amministrativi.
[9]
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 53/2003. Il decreto definisce il diritto-dovere allistruzione
e alla formazione; a tal fine lobbligo scolastico è
ridefinito e ampliato per una durata minima di 12 anni o, comunque,
fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza
nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie,
anche attraverso lapprendistato. E prevista la possibilità
di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come stabilito
dallarticolo 111 del TU sullistruzione con riferimento
allobbligo scolastico. La fruizione del diritto, di cui
si ribadisce la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai
minori stranieri, è gratuita. E inoltre garantita
lintegrazione delle persone in situazione di handicap.
[10]
Legge 23 agosto 1988, n. 400.
[11]
Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Approvazione del regolamento
generale sui servizi dell'istruzione elementare.
[12]
Camera, assemblea, seduta del 30 gennaio 2006