Facciamo
chiarezza...
La
Legge n.62 del 10 marzo 2000 definisce le scuole paritarie "istituzioni
scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che
a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione
a rilasciare titoli di studio aventi valore legale". Alle
scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità"
in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole
statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a
rilasciare titoli di studio equipollenti.
Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità"
e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, in Italia
sono ormai la maggioranza.
Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto
questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate,
secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti
(come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che
non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di
studio aventi valore legale.
Cosa
significa parità tra scuola pubblica e privata?
Parità
La
parità giuridica tra scuola pubblica e scuola privata è
stata istituita dalla legge 62/2000. Con questa legge viene innanzitutto
riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un "unicum""
costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti
locali.
L'obiettivo,
dichiarato, è quello di ampliare l'offerta formativa e
rispondere alla domanda del "servizio" istruzione, dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita. Alle scuole paritarie private,
in base alla legge n. 62/2000, è assicurata piena libertà
per quanto concerne l'orientamento e l'indirizzo pedagogico-didattico,
ma per essere comprese nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche
private, devono rispettare particolari condizioni di qualità
e di efficacia.
Esistono
differenti tipologie di scuole private riconosciute dal ministero
dell'istruzione e può essere complicato districarsi tra
i molteplici termini usati per distinguerle in modo corretto.
Ecco in sintesi come si suddividono le suole private:
legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente
riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di
studio con valore legale come quella statale. In questa tipologia
di scuola "paritaria" il riconoscimento legale si ottiene
una sola volta, definitivamente. Per scuole in possesso di riconoscimento
legale, al di là della specifica dizione legislativa, si
intendono le scuole seguenti: 1) scuole secondarie pareggiate
o legalmente riconosciute (medie e superiori), 2) scuole elementari
parificate, 3) scuole materne autorizzate.
paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli degli enti
locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal
sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto
formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta
formativa conforme all'ordinamento scolastico.
parificata: è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento,
anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli
Enti locali.
autorizzata: è la scuola materna che ottiene l'autorizzazione
da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio.
pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio
con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (Regione,
Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico.
LA NORMATIVA
A partire dal marzo 2001 è stata attuata un'importante
riforma che, malgrado sia stata duramente criticata, ha il merito
di introdurre elementi di chiarezza sotto il profilo giuridico;
stiamo parlando della legge n. 62/2000, in merito alla parità
tra scuola pubblica e scuola privata. Viene innanzitutto riconosciuto
il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole
statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema
si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la
conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita.
Il ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto 788 scuole
private paritarie. Questo primo elenco di scuole private, che
entrano a far parte dal 2001 del sistema nazionale di istruzione,
riguarda le scuole secondarie - medie e superiori - già
legalmente riconosciute secondo la normativa precedente l'introduzione
della legge sulla parità scolastica. Si tratta di scuole
gestite da privati, da religiosi o da enti locali che hanno dimostrato
di possedere tutti i requisiti richiesti dalla nuova legge approvata
nel marzo 2000: - un progetto educativo conforme ai principi della
Costituzione; - locali e arredi adeguati e in regola con le norme
di sicurezza; - organi collegiali interni istituiti e funzionanti;
- corsi completi dal primo all'ultimo anno; - personale docente
abilitato e retribuito secondo i contratti di settore; - accettazione
di tutti gli alunni che ne facciano richiesta; - disponibilità
a mostrare i propri bilanci. In cambio, le scuole paritarie hanno
la libertà di seguire il proprio orientamento culturale
o religioso e l'indirizzo pedagogico-didattico. Per i loro alunni
meno abbienti la legge prevede anche un contributo statale. È
attesa, a breve, anche la prima tranche di riconoscimenti per
le scuole materne ed elementari, che hanno presentato domanda
in numero maggiore di quelle secondarie (circa 7.000 materne e
800 elementari, il 70% di quelle già legalmente riconosciute).
REQUISITI
Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62/2000,
è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento
e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel
sistema pubblico le istituzioni scolastiche, comprese quelle degli
enti locali, a partire dalla scuola d'infanzia, devono rispettare
particolari condizioni di qualità e di efficacia. Eccoli
elencati qui di seguito: - progetto educativo dell'istituto in
armonia con i principi della Costituzione; - Pof (progetto dell'Offerta
Formativa), per formulazione e contenuti, conforme agli ordinamenti
e alle disposizioni vigenti; possesso della titolarità
della gestione e bilancio reso pubblico; - arredi, attrezzature
didattiche e locali, conformi alla legge; - organi collegiali
eletti e operanti secondo principi democratici; - accettazione
di chiunque, avente i titoli necessari, si iscriva alla scuola;
- applicazione della legge 104/92 sull'integrazione scolastica
dei soggetti portatori di handicap; - corsi completi a partire
dalla prima classe del rispettivo ciclo; - docenti in possesso
di titolo di abilitazione riconosciuto dallo stato italiano; -
applicazione dei contratti individuali di lavoro per dirigenti
e docenti nel rispetto dei contratti nazionali di settore.
TIPOLOGIE
DI SCUOLE RICONOSCIUTE
Sono numerose le tipologie di scuole private riconosciute dal
ministero dell'istruzione; ecco in sintesi come si suddividono:
- Legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente
riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di
studio con valore legale come quella statale. Il riconoscimento
legale si ottiene una sola volta, definitivamente. - Paritaria:
sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali,
che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema
pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo
in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa
conforme all'ordinamento scolastico. Devono permettere l'iscrizione
a chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni. - Parificata:
è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno
dopo anno, attraverso una convenzione. - Autorizzata: è
la scuola materna che ottiene l'autorizzazione da parte del dirigente
scolastico pubblico competente per il territorio. - Pareggiata:
è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore
legale, gestita da un ente pubblico territoriale (regione, provincia,
comune) o da un ente ecclesiastico.
BORSE
DI STUDIO
La legge 62/2000 prevede che lo Stato adotti un piano straordinario
di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano; il fine è quello di rendere effettivo il diritto
allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali
e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria. Si tratta di fornire
un sostegno alle famiglie nella spesa per l'istruzione, mediante
borse di studio, di pari importo sia che la scelta delle famiglie
vada a favore della scuola pubblica sia che si orienti verso la
scuola privata, eventualmente differenziate per ordine e grado
di istruzione. Questa parte della legge è tutt'ora rimasta
ferma sulla carta, in attesa di un decreto del presidente del
Consiglio dei ministri che definisca l'assegnazione dei fondi,
individui i beneficiari e le modalità per utilizzare questi
benefici. A partire dall'anno scolastico 2001/02 lo Stato si è
impegnato a coprire una spesa pari a 547 miliardi di lire, a cui
si aggiungono sgravi fiscali per le scuole paritarie senza fine
di lucro.
ISTITUTO
DI VALUTAZIONE
Con la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica, il sistema
dell'istruzione nazionale si è ampliato, comprendendo non
solo le scuole statali ma anche quelle private paritarie. Bisogna
aggiungere che, con la riforma dell'autonomia, alle scuole sono
state riconosciuti spazi di libertà nell'organizzazione
e nell'offerta formativa. Il risultato è un universo sempre
più complesso ed eterogeneo: per conoscerlo, e soprattutto
controllarne la qualità dell'offerta e dei servizi, è
stato istituito l'Istituto nazionale di valutazione del sistema
dell'istruzione (vedi sito web: www.cede.it ). I suoi compiti
principali sono di mettere a punto standard di rendimento dei
singoli istituti scolastici e di misurare l'efficienza e l'efficacia
del sistema scolastico. Con scadenza annuale, l'Istituto valuterà
gli studenti mediante test sulle competenze linguistiche, logico-matematico,
scientifiche e di cultura generale; questa operazione verrà
effettuata prima su un campione di scuole scelto in dieci aree,
e poi in tutte le scuole del territorio nazionale. Il fine è
il monitoraggio costante dell'attività didattica. Infine
l'Istituto dovrà: - prestare attenzione alle cause d'insuccesso
e di dispersione scolastica degli alunni; - condurre studi, ricerche
e sondaggi sul grado di soddisfazione degli utenti e del personale
docente e non; - fornire supporto e assistenza tecnica agli istituti
scolastici e all'amministrazione della pubblica istruzione per
l'autovalutazione della propria opera e dei risultati conseguiti.